CONSIDERAZIONI SUL SISTRI A MENO DI 2 ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE
E’ OPPORTUNA UNA ULTERIORE PROROGA VISTA LA CONFUSIONE CREATA DAL GOVERNO
SISTEMA SISTRI: SI TORNA A PAGARE NONOSTANTE
LE LACUNE E I RINVII
Il 30 aprile migliaia di imprese saranno chiamate a versare il contributo annuale SISTRI (inizialmente la scadenza era prevista per il 31 gennaio) che servirà a coprire gli oneri di funzionamento (?) del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Lo scorso anno già erano stati versati i contributi iniziali per permettere la costituzione del sistema. Com'è noto, il SISTRI doveva essere pienamente funzionante fra luglio ed agosto dello scorso anno, ma lo scostamento tra la fantasia di chi lo ha inventato e la realtà di chi deve utilizzarlo, ha fatto slittare la partenza diverse volte.
Oggi sappiamo che dal 1° giugno 2011 (salvo un’auspicabile ed attesa, da imprese ed associazioni, quarta proroga) diverranno applicabili le sanzioni sul SISTRI (introdotte dal d.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205) e terminerà il cosiddetto periodo di “prova” durante il quale gli Enti e le Imprese munite (per obbligo !) dei dispositivi elettronici SISTRI, possono esercitarsi con il nuovo sistema informatico “col permesso di sbagliare”.
Con l’approssimarsi di questa data, è opportuno evidenziare alcuni elementi di forte criticità, emersi in questo periodo preparatorio, che rischiano di bloccare l’attività delle aziende costringendole ad operare nell’illegalità.
In particolare, questi sono gli aspetti da porre in evidenza:
- l’incompleta distribuzione delle apparecchiature informatiche;
- le inadeguate performance tecniche del sistema e la fase test;
- l’assenza di formazione degli operatori delle imprese;
- le continue modifiche delle procedure operative da parte del Ministero (l’ultima con esclusione di eccezionali casi specifici" - come scrive il ministero sul portale dedicato è quella del 15 aprile);
la scadenza imminente del pagamento del contributo annuale (30 aprile) e delle sanzioni (1 giugno)
- La distribuzione incompleta
Si evidenzia un forte ritardo della consegna dei dispositivi, in particolare a tutte quelle imprese di trasporto che hanno effettuato modifiche al parco mezzi successivamente all’iscrizione al SISTRI.
Le stesse procedure dettate dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali (Ministero dell’Ambiente) appaiono complesse e poco praticabili rispetto alle normali prassi aziendali nel caso di sostituzione, integrazione o dismissione di un automezzo e sia quindi necessario procedere ad una rapida disinstallazione della black box.
L’hardware utilizzato (USB + Black Box) è instabile e in molti casi guasto prima della partenza (vedi black box sostituite da migliaia di trasportatori dopo il montaggio e dispositivi USB danneggiati dopo appena pochi utilizzi). Siamo inoltre a conoscenza di diversi casi in cui le black box inducono un rapido esaurimento della batteria dei veicoli su cui sono montati, con seri disagi (e costi) per le imprese di trasporto. Inoltre, in alcuni casi, le schede telefoniche SIM inserite nelle black box producono un addebito di costi alle imprese di trasporto e non sono quindi esenti dal produrre traffico, come invece più volte sostenuto dal Ministero dell’Ambiente e da SISTRI.
Tutto ciò ha, naturalmente, un immediato e diretto riflesso sulla definitiva operatività del sistema fissata per il 1° giugno. Senza il completamento della fase distributiva, in ogni ambito territoriale e per ogni categoria di utenti – ivi compreso il comparto del trasporto - non è pensabile prevedere la partenza del sistema che quindi manca, ad oggi, di alcuni elementi fondamentali.
- Le inadeguate performance tecniche del sistema
Il sistema predisposto dal Ministero è inadeguato a fronteggiare l’enorme mole di casi riscontrati nella gestione dei rifiuti. Presenta instabilità da un punto di vista tecnologico e, in alcuni casi, risulta essere difforme dai principi normativi contenuti nel D.Lgs. 152/06 e succ. mod.
La fase test ha inoltre messo in evidenza la ancora imperfetta messa punto del sistema, con lacune tecniche varie, soprattutto riguardo i tempi di esecuzione e caricamento dei dati. Soltanto da pochi giorni è disponibile un nuovo software (che comporta un aggiornamento delle USB non del tutto semplice) che migliora le prestazioni soprattutto in termini di tempo (ma bastava poco per migliorare le prestazioni precedenti !). Le condizioni di accesso e i tempi costituiscono caratteristiche critiche per valutare se il Sistri risulti, davvero, una semplificazione. Un sistema telematico, se non migliora – accorciandoli - i tempi di esecuzione delle pratiche, in raffronto con i sistemi tradizionali, non dimostra di apportare i benefici sperati.
Per le imprese è assolutamente necessario disporre di un sistema ad altissima efficienza ed efficacia, che garantisca procedure inequivocabilmente rispettose delle norme vigenti, senza le quali il passaggio dalle procedure tradizionali al nuovo approccio finirebbe per essere limitante, inducendo le aziende ad operare in condizioni non allineate ai dettami normativi.
Inoltre, pare assodato, che l’uso della sola chiavetta (ovvero senza l’uso di un programma gestionale da acquistarsi da fornitori privati) da parte dell’intera utenza, non consentirebbe al SISTRI di funzionare, in quanto bloccherebbe l’accesso al programma dopo un certo numero di utenze collegate. I costi di un gestionale che dialoga con Sistri sono molto elevati.
- L’assenza di formazione degli operatori
La compilazione delle schede con il sistema Sistri, la gestione delle apparecchiature informatiche, il conferimento dei rifiuti agli operatori del trasporto monitorato con il Sistri, costituiscono attività sofisticate per la quali è necessaria una specifica formazione. Il Ministero ha soltanto messo a disposizione delle aziende dei manuali (come dicevamo aggiornati più volte), ma non ha mai effettuato incontri sul territorio rivolti agli operatori.
In particolare, tutte le Organizzazioni di categoria, hanno chiesto al Ministero di voler provvedere con urgenti e massicce iniziative formative dedicate specificamente al funzionamento del SISTRI nell’ambito dell’autotrasporto; in particolare che una quota di dette iniziative fosse riservata agli autisti dei mezzi, le cui mansioni sono destinate ad evolversi ed accrescersi di complessità e responsabilità contrattuale.
Oggi gli unici corsi SISTRI sono privati, costosi e senza accreditamento alcuno degli organizzatori e dei docenti.
- La mancanza di informazioni e risposte da parte del Ministero
In tutta la fase preparatoria, ed anche nell’imminente fase di partenza del sistema, l’informazione necessaria alle aziende è stata affidata al contact center, dove gli operatori non sempre sono in grado (per loro stessa ammissione) di risolvere i quesiti posti rimandando all'invio di mail dove non è possibile neppure avere la certezza che siano arrivate a destinazione; in più casi sono state invece fornite risposte specifiche, discutibili sotto il profilo giuridico.
L’assenza di risposte certe ai quesiti legati alle mille sfaccettature che costituiscono il mondo della gestione dei rifiuti ha generato dubbi e confusione nelle aziende. L’interpretazione ‘autentica’ della norma è state scaricata sulle spalle delle Associazioni in totale assenza di alcun contraddittorio con il Ministero. Peraltro, da tempo, le Associazioni hanno chiesto una linea dedicata, con referenti ben preparati, ma, ad oggi, non siamo stati accontentati. Le stesse guide pubblicate sul portale, con i continui aggiornamenti, hanno creato confusione anche a quei pochi volenterosi che hanno cercato di auto-formarsi.
- Le scadenze imminenti del 30 aprile e del 1° giugno
Tra pochi giorni si deve tornare a pagare e, pare, toccherà ancora una volta alle Associazioni farsi carico di informare gli utenti. La domanda che le imprese pongono è sempre la solita: ma se nel 2010 abbiamo continuato con registri e formulari, ma se al 30 aprile (e poi anche al 31 dicembre) dobbiamo fare il MUD... ma se l'ultima versione del manuale operativo è stata fornita il 15/4/2011... perché dobbiamo pagare?
La risposta purtroppo noi non l'abbiamo, se non che informarli delle pesanti sanzioni previste per chi non paga o paga in ritardo.
Inoltre, le imprese che hanno chiesto il conguaglio per maggior importo versato nel 2010, ad oggi non hanno avuto alcuna risposta di accettazione: cosa debbono fare il 30 aprile?
A poco più di un mese dall'avvio, le aziende non sono pronte, brancolano nel buio alla ricerca di risposte e di qualche certezza che nessuno sa dare, se non quella delle sanzioni che sono molto pesanti anche per fatti puramente amministrativi (es. tardato pagamento del contributo). Tanti trasportatori di rifiuti (soprattutto i lavoratori autonomi e non più giovanissimi) dovranno cessare l'attività perché non saranno in grado di utilizzare il SISTRI. Neppure le Associazioni sono pronte, chiamate a gestire per conto degli associati il sistema senza certezze sui tempi di reperimento ed inserimento dei dati, senza una procedura specifica a loro dedicata. E il Ministero è pronto? Mah..! Vedremo...
Se questa è la semplificazione offerta alle imprese che da anni chiedono meno burocrazia.... per favore..affogateci di carta !
Nota: si riportano gli artt. del d.lgs. 152/06 relativi alle sanzioni SISTRI.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.
Art. 260-bis. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
(Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 36, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.)
1. I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento.
Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.
5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.
6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
260-ter. Sanzioni amministrative accessorie. Confisca.
(Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 36, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.)
1. All’accertamento delle violazioni di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l’attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all’art. 99 c.p. o all’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione.
3. All’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell’iscrizione e del correlativo versamento del contributo.
4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.
5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’articolo 256.